Pavimenti per Interni | CERTI.S SRL
Data Pubblicazione:

Posa in opera del massetto: dalla apposizione (o no) della marcatura CE del manufatto alla qualifica del posatore

Il massetto è un manufatto, l'insieme di un materiale e di un’operazione di preparazione e posa. Come tale, le prestazioni risentono sia della tipologia del materiale utilizzato che dalla modalità e abilità di chi lo posa.

Tante battute hanno già descritto le problematiche relative ai massetti ed ai materiali usati per la loro realizzazione. Manufatti, e prodotti, che non avranno certo una funzione strutturale, ma che interessano tutti gli altri requisiti di base delle opere elencati dal Regolamento Europeo 305/2011 sui prodotti da costruzione, il CPR (Construction Product Regulation).

Al massetto possiamo pertanto chiedere che ci mantenga in un ambiente isolato termicamente ed acusticamente, salubre in quanto emissioni nocive, solido quel tanto che basta per sostenere attrezzature e arredi che stazioneranno nei locali, che duri nel tempo, e che venga realizzato con materiali sostenibili.

Queste aspettative sul massetto si riversano quindi sul materiale per massetto, ma questa pretesa è la fonte di tante incomprensioni.

Perché già la definizione data dal normatore è ricorsiva, come dicono gli informatici.  La EN 13318 recita infatti che il massetto si definisce come ‘strato, o strati, di materiale per massetto posato/i in cantiere …’.

massetti_700.jpg

Il massetto è un manufatto

Il massetto è dunque definito come un manufatto, cioè l’insieme di un materiale e di un’operazione di preparazione e posa.

La prestazione del massetto risente pertanto sia della tipologia del materiale utilizzato che dalla modalità e abilità di chi effettua le operazioni di preparazione e posa del massetto stesso e, ovviamente, dalle modalità e condizioni di maturazione.

La prestazione dei materiali per massetti non è però sempre nota.

I prodotti disponibili sul mercato, quando sono predosati o premiscelati devono essere soggetti alla marcatura CE e deve essere disponile una Dichiarazione di prestazione (DoP) che li identifica e li caratterizza.

Per i massetti che vengono confezionati in cantiere miscelando i diversi componenti, con dispositivi automatizzati o meno, la prestazione è più difficile da ritrovare, perché spesso la DoP non è disponibile.

Questa circostanza è ancora molto discussa, e non è semplice determinare quale sia la corretta modalità per chi confeziona e posa il massetto in opera, partendo dai singoli componenti, come nel caso del massetto tradizionale o preconfezionato in cantiere.

A seconda delle forme contrattuali con l’impresa appaltatrice posso presentarsi casi diversi, che comportano differenti obblighi per chi esegue la posa.

La non apposizione della marcatura CE

Si possono riportare due esempi in cui il posatore non appone la marcatura CE.

Un primo esempio è il caso in cui si stabiliscono delle condizioni contrattuali tra committente e posatore, a seguito delle quali non si verifica l’immissione sul mercato del prodotto da costruzione, e pertanto non si vengono a creare le condizioni di applicabilità del Regolamento 305/2011 stesso.

Se non si verifica l'immissione o la messa a disposizione sul mercato del prodotto da costruzione viene a decadere il presupposto per la redazione della DoP.

Un secondo esempio è il caso di applicazione dell’articolo 5 del Regolamento 305/2011, che consente al fabbricante che realizza il prodotto da costruzione in cantiere di astenersi dal redigere la DoP.

Nella fabbricazione in cantiere, le procedure di controllo previste dalla norma EN 13813 sono di più complessa applicazione, venendo a mancare la factory di cui tratta tutto il sistema Factory Production Control -FPC-, cioè il sistema di responsabilità-controlli-conoscenze necessario a garantire la conformità del prodotto.

Come specificato dal D.Lgs 106/2017 per le produzioni in cantiere, questo comporta che il fabbricante operi sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori, se designato, o di chi si assume le responsabilità di quel ruolo.

Nei due esempi citati, il progettista non dispone delle prestazioni ‘normalizzate’ previste dalla norma EN 13813, ovvero dei risultati delle prove eseguite in laboratorio sul materiale per massetti, che gli facilitano la scelta del prodotto in grado di soddisfare i requisiti che sono emersi in sede di progettazione. Pur sapendo che le prestazioni ottenute dalle prove eseguite in laboratorio possono differire dai valori ottenibili in cantiere, è comunque vero che queste consentono di confrontare i diversi prodotti, facilitando il lavoro del progettista.

La situazione è analoga a quella che si presenta al momento dell’acquisto di un’automobile. Sono dichiarati dei consumi, che sono determinati sulla base di un metodo normalizzato, cioè uguale per tutti i veicoli. I consumi dichiarati non sono i consumi che poi si riscontrano nell’uso quotidiano del veicolo, ma è ragionevole attendersi che l’andamento dei consumi reali di una vettura rispecchi quello dei valori dichiarati. In termini comparativi, se il consumo dichiarato di un’automobile è migliore di un’altra, lo sarà anche il consumo reale.

Vi sono molte ragioni per cui le prestazioni di laboratorio sono diverse da quelle di reale applicazione, tra cui le diverse condizioni ambientali, l’impossibilità di ottimizzare le operazioni e la differente precisione degli strumenti e delle attrezzature. Ma anche il fattore umano: il piede del guidatore, o la mano del posatore.

La qualifica del personale

Il bravo autista deve possedere tre requisiti:

  1. la conoscenza del percorso, per prevedere ogni possibile insidia ed evitare incidenti,
  2. la competenza tecnica, che gli permette di dosare l’energia nel modo più efficiente e riconoscere eventuali malfunzionamenti del veicolo,
  3. l’abilità pratica, per eseguire correttamente tutte le operazioni e raggiungere l’obiettivo.

Analogamente avviene per la realizzazione di un manufatto quale il massetto. La qualità della posa è l’elemento necessario che permette di evitare quei difetti che comportano una significativa riduzione delle prestazioni.

Il posatore deve una formazione specifica, relativa alle tecniche di confezionamento e posa dei prodotti, competenza relativa alle problematiche del cantiere e alla scelta degli strumenti più adatti alla singola installazione, nonchè l’abilità nell’utilizzo delle attrezzature e nella cura dei dettagli di posa. Possedere questi tre requisiti costituisce il processo di qualifica dell’operatore, il cui raggiungimento non è attualmente ancora formalizzato da una certificazione del personale.

 

Per favorire la creazione di un percorso di qualifica che conduca alla certificazione è importante il contributo delle associazioni dei posatori, che se ne facciano promotrici, e che i capitolati riportino meccanismi premianti le figure professionali qualificate.

La qualifica dei posatori dovrebbe essere elevata a requisito di prescrizione contrattuale, avente la stessa forza della prescrizione relativa all’utilizzo di un determinato tipo di prodotto.


Sul tema della qualifica delle professioni non regolamentate, Ingenio ha pubblicato diversi articoli di approfondimento:

Le responsabilità del posatore di rivestimenti a pavimento

La qualifica degli installatori di sistemi radianti: la norma UNI 11741:2019

La Norma UNI 11337-7 e le Professioni Non Regolamentate del «BIM

Pavimenti per Interni

Tutto quello che riguarda le pavimentazioni per interni: il design, i materiali e le soluzioni tecniche, gli accessori, la realizzazione, la...

Scopri di più