Data Pubblicazione:

Prove su Costruzioni Esistenti: pubblicata la circolare, ecco chi potrà farle, esclusi i progettisti e i DL

Pubblicata la Circolare n. 633 del 03/12/2019 a Firma Carlea del Consiglio Superiore dei LLPP. Ecco le nuove regole

A firma del Presidente Donato Carlea, pubblicata dal Consiglio Superiore dei LLPP l'attesa circolare sulle prove sulle Costruzioni Esistenti. Esclusi dalle prove, progettisti e direzioni lavori, definite le regole per l'autorizzazione dei laboratori specializzati e il riconoscimento della figura del Direttore di Laboratorio.

prove-non-distruttive-sclerometro.jpg

LABORATORI PER PROVE E CONTROLLI SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE SU STRUTTURE E COSTRUZIONI ESISTENTI

Il Consiglio Superiore dei LLPP ha pubblicato la Circolare n. 633 del 03/12/2019 contentente i Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, su cui si è favorevolmente espressa l’Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con Parere n.48/2019 reso nell’adunanza del 27 settembre 2019.

E' importante sottolineare che questo provvedimento riguarda le prove certificabili, ovvero quelle prove per le quali è richiesto un certificato di prova formale da un laboratorio autorizzato. Fino ad oggi, infatti, per le prove su costruzioni esistenti si faceva riferimento ai Laboratori Ufficiali e a quelli autorizzati ai sensi della L. 1086/71, non esistendo un riferimento per i Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.

Laboratori su Costruzioni Esistenti: tutto nasce dallo Sblocca Cantieri

La Legge 14 giugno 2019, n. 55, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, chiamata anche SBLOCCA CANTIERI, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 17 giugno 2019, ha modificato l’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, introducendo la possibilità, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di autorizzare con proprio decreto, anche Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti (lettera c-bis).

Tale campo di autorizzazione, di nuova introduzione, si affianca ai campi già precedentemente attivi inerenti, come è noto, i laboratori per l’effettuazione:

  • delle prove sui materiali da costruzione (lettera a);
  • delle prove su terre e rocce (lettera c).

Tali campi di attività sono già da tempo regolati, rispettivamente, dalle Circolari 7617/STC e 7618/STC del 8 settembre 2010.

Chi potrà fare le prove: sono esclusi progettisti e consulenti

E' successo quello che molti professionisti contestavano, ovvero che chi ha un incarico di consulenza professionale su un'opera, anche di Direzione Lavori o di Collaudatore, non potrà eseguire le prove certificate.

La circolare riporta l'indicazione in una nota: "Con parere dalla Prima Sezione del Consiglio superiore dei LL.PP. emesso nell’adunanza del 25 gennaio 2018, si è chiarito che non esistono impedimenti alla coesistenza dell’attività di servizi di ingegneria con il ruolo di soggetto gestore di un Laboratorio, a condizione che vengano sempre rispettati, anche per il soggetto giuridico gestore, i requisiti di incompatibilità già previsti per il personale tecnico del Laboratorio. Quindi il Soggetto gestore, nel caso svolga anche attività di società di ingegneria, non è escluso dalla possibilità di ottenere la presente autorizzazione, ma non potrà svolgere e certificare prove, sia distruttive che non distruttive, per le quali la stessa società “…operi o abbia operato in qualità di consulente, progettista, direttore dei lavori o collaudatore”.

Lo stesso parere sopra citato chiarisce che costituisce parte di queste attività anche “ … il progetto di fattibilità tecnico economica per gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico”. Di conseguenza, ai fini della presente Circolare, si ritengono incluse nelle “consulenze” sopra richiamate le attività di valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti di cui al §8.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni. 

intervista-carlea-dari-2019.jpg

Ecco l'intervista al Presidente Donato Carlea realizzata da Andrea Dari dopo un anno di mandato al Consiglio Superiore dei LL.PP.

Saranno i laboratori autorizzati a poter eseguire prove certificate

Le autorizzazioni disciplinate dalla presente Circolare riguardano i laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti. Ma per quali opere ?

L’autorizzazione riguarderà i seguenti settori di prova e certificazione:

  • Settore “A”: Prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura;
  • Settore “B”: Prove su strutture metalliche e strutture composte.

La richiesta di autorizzazione per un laboratorio può riguardare uno o entrambi i settori di applicazione sopra indicati. Il laboratorio potrà, inoltre, facoltativamente chiedere l’estensione dell’autorizzazione alle singole prove o all’intero:

  • Settore “C”: Prove dinamiche sulle strutture.

Quali sono le Prove su Costruzioni Esistenti richiamate dalla Circolare

La Circolare stabilisce che i laboratori autorizzati dovranno essere in grado di effettuare con proprie attrezzature e strumentazioni (quindi ci sarà la necessità di una dotazione minima di strumentazione), elaborare e certificare almeno le seguenti prove e campionamenti:

Settore “A”: Prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura

a. prova magnetometrica;

b. prova sclerometrica;

c. prova di estrazione - metodo Pull Out;

d. prova ultrasonica;

e. prelievo in opera di calcestruzzo;

f. prelievo in opera di provini di acciaio;

g. analisi chimica;

h. prove con martinetti piatti singoli e doppi;

i. prove di carico statiche.

Oltre alle prove obbligatorie sopra elencate, nell’ambito del Settore “A”, il laboratorio potrà inoltre richiedere l’autorizzazione a svolgere e certificare le seguenti prove facoltative:

a. prova penetrometrica - metodo Windsor;

b. prova di adesione a strappo - metodo Pull Off;

c. analisi elettrochimica per la misura del potenziale e della velocità di corrosione;

d. prove di carico statiche a compressione diagonale sulle murature;

e. monitoraggio delle strutture;

f. termografia ad infrarossi;

g. indagini endoscopiche;

h. indagini georadar;

i. caratterizzazione meccanica delle malte per murature;

j. misura di umidità del legno;

k. prova penetrometrica nel legno.

E' importante sottolineare che la capacità di un laboratorio ad eseguire le prove suddette non è compresa nella certificazione minima, ma deve essere riconosciuta, o meglio autorizzata specificatamente.

Per quanto riguarda il Settore “B”: Prove su strutture metalliche e strutture composte, ecco l'elenco delle prove minime obbligatorie:

a. prova magnetoscopica;

b. liquidi penetranti;

c. ultrasuoni;

d. prova di durezza Brinell in situ;

e. prova di durezza Vickers in situ;

f.  prova di durezza Rockwell in situ;

g. prova di durezza Lebb in situ;

h. spessometria in situ;

i. misura delle coppie di serraggio;

j. prelievo di bulloni e di campioni di carpenteria.

Oltre alle prove obbligatorie sopra elencate, nell’ambito del Settore “B”, il laboratorio potrà, inoltre, richiedere l’autorizzazione a svolgere e certificare le seguenti prove facoltative:

a. estensimetria;

b. indagine spettrometrica in situ;

c. monitoraggio delle strutture.

Prove dinamiche sulle strutture

I laboratori autorizzati per il Settore “A” o “B” potranno, inoltre, richiedere l’estensione dell’autorizzazione a svolgere e certificare le prove dinamiche relative al Settore facoltativo “C”, o alle singole prove sottoelencate.

a. prove dinamiche sulle strutture di elevazione;

b. prove di tensionamento su catene e tiranti.

I Requisiti sul Personale dei Laboratori sulle Costruzioni Esistenti

La funzionalità del laboratorio deve essere assicurata da personale qualificato, in numero adeguato alle caratteristiche ed ai settori per i quali il laboratorio è autorizzato.

L’organico minimo del laboratorio è costituito almeno da:

  1. un direttore del laboratorio (la cui figura è disciplinata in modo dettagliato all'interno della presente Circolare);
  2. due sperimentatori;
  3. un tecnico con funzione di aiuto sperimentatore e/o assistente alle prove;
  4. una unità di personale di segreteria o amministrativo, anche per il presidio della sede del laboratorio.

L’Organigramma del personale del laboratorio deve prevedere la presenza del personale responsabile della gestione del SGQ.

Attenzione, vige l'esclusività: il Direttore tecnico e gli sperimentatori di un laboratorio non possono risultare nell’Organigramma anche di altri laboratori che svolgono le medesime attività.

Il Direttore può non essere una figura a tempo pieno: il rapporto di lavoro del Direttore potrà essere regolato da un apposito incarico professionale, con impegno almeno pari a 18 ore settimanali, di durata almeno pari al periodo di vigenza dell’autorizzazione.

I requisiti del Direttore del Laboratorio

Il Direttore del laboratorio deve essere in possesso di laurea in architettura o ingegneria, quinquennale ovvero magistrale, o titolo di studio equipollente, deve essere iscritto all’Albo professionale da almeno dieci anni, nonché essere dotato di specifiche competenze professionali e di esperienza post laurea nello specifico settore dei materiali da costruzione e delle prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti almeno decennale.

Il Direttore deve possedere specifiche esperienze e competenze nei seguenti settori:

  • caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali da costruzione;
  • procedure sperimentali;
  • normativa nazionale ed internazionale di riferimento;
  • funzionamento delle macchine e delle attrezzature.

Al Direttore è fatto divieto di assumere contestualmente la direzione di più di un laboratorio, salvo diverse autorizzazioni per attività svolte nella stessa sede.

Il Direttore può svolgere, compatibilmente con il proprio titolo di studio, attività professionale di progettazione, direzione e collaudo di opere con l’obbligo di non effettuare nel laboratorio del quale è Direttore, prove sui materiali da costruzione per le quali sia richiesta certificazione ufficiale, relative a lavori nei quali lo stesso abbia esercitato funzioni.

Accade quindi quello che era stato molto contestato dai professionisti in questi mesi: chi esegue la direzione lavori non solo non potrà eseguire le prove direttamente sulle attività che sta sovraintendendo, ma non potrà farlo neppure con un eventuale laboratorio di cui è il Direttore.

Il Direttore deve avere la "Certificazione di Livello 3"

Al Direttore è inoltre richiesta la certificazione della competenza di “Livello 3”, nelle specifiche metodologie di prova oggetto dell’autorizzazione, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 “Requisiti generali per gli organismi che operano la certificazione delle persone”.

L'Organismo di Certificazione dovrà essere dotato di schema di certificazione con riferimento alla norma UNI EN ISO 9712:2012 “Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive” o a documenti equivalenti o successivi nell’ambito del sistema nazionale ed internazionale della normazione tecnica e della certificazione accreditata delle specifiche competenze.

In fase di prima applicazione è consentito, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla pubblicazione della presente Circolare, ottenere e mantenere l’autorizzazione anche nel caso in cui il Direttore del Laboratorio non sia ancora in possesso della suddetta certificazione delle competenze di “Livello 3”, a condizione che il Direttore dimostri in maniera documentata, oltre ai requisiti sopra elencati, il titolo di studio e l’abilitazione all’esercizio della professione, di possedere ulteriori requisiti di competenza professionale equivalente a quella richiesta per il livello 3.

Primi Commenti

Nelle prossime ore studieremo con maggiore dettaglio il provvedimento che alleghiamo per potere entrare nei dettagli e dare maggiori informazioni.

Il commento di Domenico Perrini, Consigliere CNI

"Come è noto e come peraltro ribadito dall’articolo di Ingenio è stato il cosiddetto decreto legge Sblocca Cantieri, convertito successivamente nella legge n. 55/19, ad introdurre la possibilità di autorizzare accanto ai laboratori già previsti dall’art. 59 del DPR 380/01 di prova sui materiali da costruzione (lettera a) e di prova su terre e rocce (lettera c) di nuovi Laboratori per la certificazione di prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti (lettera c-bis).

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, consultato poco prima di ferragosto per esaminare la bozza di documento, verificata l'impossibilità di opporsi alla emanazione della circolare ministeriale, espressamente prevista dalla norma indicata, ha operato nella direzione di semplificare le modalità ed i requisiti per la organizzazione dei nuovi laboratori ottenendo in questo senso risultati certamente positivi, in particolare relativamente a due punti importanti:

  • la introduzione di una fase transitoria sostanzialmente di tre anni in cui il laboratorio può regolarmente funzionare con tre addetti compreso il direttore, con verifica dei requisiti alla scadenza del triennio,
  • la possibilità di realizzare laboratori solo per il settore A o solo per il settore B.
Rimane la possibilità per il professionista di avvalersi di prove effettuate da lui stesso per proprie valutazioni

Quanto alla tassativa esclusione del progettista e del direttore dei lavori qualificati ed in possesso delle attrezzature necessarie ad eseguire prove sui manufatti in fase di progettazione o successivo adeguamento di costruzioni esistenti la affermazione di Ingenio va in parte rettificata. Alla attualità il professionista infatti, non esistendo una norma cogente, così come invece avviene per le strutture in cemento armato di nuova realizzazione, che lo obbliga ad accompagnare i propri atti con certificazioni rilasciate da organismi qualificati, può effettuare le proprie valutazioni anche e solo avvalendosi di prove da lui effettuate con proprie attrezzature, ricorrendo a prove certificate solo se ritenute indispensabili".

Ovviamente raccoglieremo anche i commenti del settore per capire come una norma così attesa, e per alcuni versi così necessaria vista la necessità di regolamentare un'attività di prova così importante, possa essere accolta da chi opera nell'ambito delle costruzioni esistenti in un momento in cui attraverso il Sisma Bonus si sta cercando di stimolare un'attività di miglioramento del patrimonio immobiliare italiano.

Leggi anche:

"I requisiti che deve avere un laboratorio: una proposta dalle associazioni ALIG, MASTER e ALPI"

Il Presidente Carlea ci ha evidenziato come il testo sia stato condiviso e apprezzato a tutti i livelli e in tutti i passaggi di confronto.
Di certo è apprezzabile che a differenza dalle bozze circolate nei mesi scorsi per la qualifica dei direttori si faccia riferimento a una norma internazionale e non a una prassi, a prescindere dalla qualità del documento richiamato.
Raccoglieremo commenti ovviamente sulla scelta di non rendere possibile per la Direzione Lavori e il Collaudatore di eseguire le prove in situ. 

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi