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Compensi di architetti e ingegneri pre 2006: pagamento pieno più 25% di indennizzo con incarico revocato a metà

In una recente e importante sentenza, la Corte di Cassazione interviene sui compensi dei progettisti (architetti e ingegneri) limitatamente però al periodo di riferimento dell'accaduto

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Se un architetto, o un ingegnere, si vedono revocare il progetto in corso d'opera, scatta il pagamento pieno del progetto più un indennizzo del 25% per la sospensione della commessa ma solo se - all'epoca dell'accaduto - vigeva quella determinata legge di riferimento.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 451/2020 dello scorso 14 gennaio, dove si evince che nei lavori privati l'onorario di architetti e ingegneri previsto dal DM 143/1949 non può subire sconti e in caso di revoca dell'incarico spetta anche la maggiorazione del 25%. Ripetiamo: la sentenza fa riferimento a delle prestazioni professionali eseguite nel 1997, con contenzioso iniziato nel 2002, prima sentenza nel 2009 con la quale si riconosce la corretta applicazione, nella richiesta di pagamento del professionista, degli articoli 10 e 18 della Legge 143/1949 che, come è noto, costituisce la Tariffa Professionale degli Architetti e degli Ingegneri, ricorso seguente, sentenza di appello del 2015 a parziale modifica della decisione di primo grado e, dulcis in fundo, definitiva pronuncia della Cassazione.

Incarico revocato? Compenso pieno più indennizzo (ma solo prima del 2006)

Ad un architetto, nel caso in questione, è stato sospeso l'incarico per la progettazione di un piano di lottizzazione per insediamenti produttivi, a causa del cambio delle regole urbanistiche. La Cassazione, quindi, precisa che, per quanto riguarda il periodo storico dove vigeva il DM 143/1949, e quindi prima del 2006, di fatto:

  • i minimi tariffari sono sempre inderogabili;
  • la maggiorazione del 25% prevista dal DM 143/1949 in caso di commesse svolte in modo parziale, va sempre riconosciuta al progettista "indipendetemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico".

Sbaglia, quindi, la Corte d'Appello che aveva optato per la riduzione del 30% del compenso richiesto dall'architetto "in ragione dell'impossibilità di realizzazione del progetto di lottizzazione", escludendo inoltre il riconoscimento dell'aumento del 25% richiesto dal progettista in applicazione del DM 143/2019 per le prestazioni sospese, "consistenti nella progettazione esecutiva e nella direzione dei lavori, in quanto si trattava di prestazioni che non erano state svolte dal professionista e non potevano essere svolte, in quanto il progetto non era conforme allo strumento urbanistico vigente".

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Corrispettivi professionali: da Lapenna (CNI) un commento sulla sentenza n.451/2020 della Cassazione 

Le regole sulla maggiorazione del 25% (prima del 2006)

La Cassazione non transige. Ecco i paletti:

  • la maggiorazione del 25% è dovuta "indipendentemente dallo svolgimento dell'attività, qualora il progetto e la direzione dei lavori, fossero previsti nell'incarico ed indipendentemente dai motivi della sospensione, trattandosi di obbligazione di natura indennitaria". Ne deriva, quindi, che "il compenso dovuto a un architetto o ingegnere per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato" del 25% "indipendentemente dalla causa relativa al mancato completamento dell'incarico e anche se esso sia determinato dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente";
  • nelle commesse pubbliche i compensi "possono essere concordati in misura ridotta rispetto ai minimi tariffari", ma in quelle private no, per cui è illegittimo il taglio del 30% rispetto ai minimi tariffari.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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